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a) Le scelte di fondo sulle
modalità di trattamento sotto il profilo della sicurezza competono alle
persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni ed esprimere a
vari livelli, in base al proprio ordinamento interno, la volontà della
società, ente o altro organismo titolare del trattamento (art. 4, comma
1, lett. f), del Codice).
In questo quadro, il Codice ha introdotto
una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del
titolare del trattamento e responsabilizzarli in materia di sicurezza,
attraverso l’obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a
ciascun bilancio di esercizio circa l’avvenuta redazione o
aggiornamento del DPS che sia obbligatorio come misura "minima" o
che sia stato comunque adottato (regola 26 Allegato B)).
Anche questa menzione rappresenta una
misura "minima" nuova, indicata tra quelle di "tutela e garanzia"
(regole 25 e 26). b)
I soggetti pubblici e privati tenuti in passato a
predisporre o aggiornare il DPS, e che per il 2005 possono come detto
aggiornarlo entro il 31 dicembre 2005, dovranno riferire
secondo la regola 26 già a
partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2005,
con riferimento al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004, oppure
menzionando l’adozione o aggiornamento avvenuto nel 2004 e indicando
sinteticamente che si aggiornerà il DPS entro il 31 dicembre 2005.
I soggetti pubblici e privati tenuti
invece per la prima volta a redigere il Documento Programmatico sulla
Sicurezza nel 2005 (come si è detto entro il 31 dicembre), non devono
indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono
stati adottati. I medesimi soggetti, qualora alla data in cui
predispongono la predetta relazione abbiano redatto già il DPS nel 2004,
indicheranno invece tale circostanza; potranno infine indicare
facoltativamente quanto eventualmente già fatto nel 2004 e, sempre
facoltativamente, l’aggiornamento 2005 in itinere.
Vedi anche:
Termine per l'adozione
documento programmatico sulla sicurezza |